Delibera del Comune di Benevento:“Affidamento Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sannita” – Novità da portare a conoscenza dei cittadini

 Il 3 luglio scorso è stata approvata la delibera di consiglio del Comune di Benevento avente per oggetto: “Affidamento Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sannita Adesione al Deliberato EIC 69/2022 ed approvazione Statuto società mista ‘Sannio Acque s.r.l.’”. L’atto è stato pubblicato dal 24 luglio fino all’8 agosto 2026. Fra le altre novità, alcune sono di fondamentale importanza da portare a conoscenza dei cittadini. Il nuovo Statuto introduce innovazioni gravissime: l’affidamento del servizio avviene privo dell’asseverazione del PEF, requisito previsto dal bando a pena di esclusione della gara, e si configura una palese violazione all’articolo 3 della Costituzione sull’uguaglianza giuridica dei cittadini. La società è stata frettolosamente iscritta alla Camera di Commercio con l’adesione del privato e di soli tre comuni: Solopaca, Campoli del Monte Taburno e Campolattaro. Prima di andare dal notaio, questi comuni hanno depositato la lettera di risposta alla Corte dei Conti sui rilievi sollevati. Ma, qui sorge il dubbio più importante: per l’iscrizione alla Camera di Commercio, hanno consegnato il nuovo Statuto e non quello inizialmente inviato alla Corte dei Conti. La lettera di chiarimenti inviata alla Corte, era relativa allo statuto iniziale, rendendo l’intera operazione incoerente. Il  linguaggio è passato dai “numeri” alle “parole”. Mentre prima l’80% delle risorse andava alla gestione ed il 20% ai comuni, oggi si usa la formula ambigua secondo cui la Società opera “direttamente e a mezzo dei propri Soci esclusivamente a favore degli Enti Locali del Distretto Sannita”. Il gettito della tariffa deve per legge essere utilizzato solo per il servizio idrico secondo il principio del full cost recovery (coprire i costi del servzio). Oggi, invece, soci e non soci pagano la stessa identica tariffa, ma solo i soci si avvalgono di risorse di dubbia legittimità. I non soci, pur pagando il 100%, non hanno diritto a nulla. Sel’80% della tariffa è sufficiente per adempiere al servizio secondo quanto esposto nel PEF, perché l’altro 20% va ai comuni soci? Nelle regioni più efficienti, come in Emilia, l’agenzia Atersir afferma che tutto deve essere fatto dal concessionario con le risorse stabilite, senza regali ai municipi. Inoltre,il combinato disposto degli articoli 7 e 32 dello Statuto svela il meccanismo: l’articolo 32 prevede l’accantonamento di almeno il 30% degli utili ad una specifica riserva statutaria per l’autofinanziamento degli investimenti. Ma chi realizza materialmente quegli investimenti? L’articolo 3 dice che la società li realizza “a mezzo dei propri Soci”. Ma la legge afferma che i gli interventi devono essere eseguiti dalla società, come già detto.La società garantisce la realizzazione del fatturato oltre l’80% nello svolgimento dei compiti affidati dai soci pubblici. Quindi, il costo del servizio è pari all’80%, ma la tariffa incassata è al 100%. Quando un Comune socio esegue un intervento usando i fondi di questa riserva, quel flusso viene “isolato” tramite l’Articolo 7 diventando una riserva targata a favore del singolo comune e non distribuibile agli altri. Lo Statuto si trasforma in una cassaforte che accumula la ricchezza prelevata dalle bollette di tutti i cittadini, lasciando i Comuni non soci a bocca asciutta. In definitiva tutti i consumatori pagano una tariffa del 20% in più considerato che con l’80% coprono il servizio compreso gli utili, stante cosi le cose. I comuni non soci  hanno però la possibilità di farsi restituire il 20% che hanno versato a favore della società, inserendo nella convenzione che dovranno sottoscrivere, la clausola di detrarre dalla tariffa la percentuale che non attiene al servizio.

Pompeo Nuzzolo

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