Emanata un’ordinanza antincendio, che prevede una serie di divieti, fino al 20 settembre 2022

Benevento, 22 luglio 2022 – Si rende noto che, sulla scorta di quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 39/2022, fino al 20 settembre 2022 è fatto divieto:- di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006); -di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);- di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. i e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017); di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017); – usare motori o fornelli che producano faville o brace;- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;- far brillare mine;- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a i km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con relativa Ordinanza nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. 

Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art. 10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

Le competenti autorità ferroviarie attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie, su tutto il territorio del Comune di Benevento, siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.

I competenti organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali e provinciali, che attraversano il territorio del Comune di Benevento, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

I proprietari o detentori delle aree boscate o terreni incolti, provvedano al decespugliamento laterale ai boschi o aree abitate (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, sono obbligati a mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia, nonché dalle ordinanze emanate dalle autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

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